Riqualificazione energetica: incentivi fiscali 2019
25 Giugno 2019 - Aggiornamenti normativi - Nessun commento
La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Indice dei contenuti
Legge di bilancio 2019
Restano invariate le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste:
- la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
- l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
- l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
In linea di principio l’agevolazione fiscale viene concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
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Parti comuni dei condomini
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Se il condominio sorge in zona sismica, le detrazioni aumentano fino all’80-85%.
Tutti i contribuenti appartenenti alla cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti, coloro cioè che non versano imposte) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Detrazioni fiscali per impianti VMC centralizzati e decentralizzati
Gli impianti VMC (ventilazione meccanica controllata), con recupero di calore, possono beneficiare di detrazioni fiscali fino al 50% come previsto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, conosciuta come Legge di Stabilità 2015, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare di tipo residenziale.
Quando si parla di spese documentate si intende che ogni spesa che si vuole far rientrare in questo tipo di detrazione deve essere “documentata”, vale a dire che deve essere stata fatturata e pagata con bonifico bancario “parlante”.
Come sempre, la detrazione sarà suddivisa in dieci quote annuali e ne potrà usufruire soltanto il proprietario dell’immobile.
Gli impianti VMC con recupero di calore danno diritto alla detrazione fiscale se rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione energetica.
Se facenti parte della “riqualificazione energetica globale”, gli impianti di ventilazione meccanica controllata migliorano la classe energetica dell’edificio (generando risparmio energetico), pertanto secondo quanto previsto dal comma 344 dell’art. 1 della L. 296/06 e s.m.i., danno diritto alla detrazione del 65% (secondo alcuni) e più prudentemente del 50% (secondo noi).
La materia è controversa perché, trattandosi di una tecnologia relativamente nuova, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa specificamente sugli impianti di VMC.
Parola d’ordine “Riqualificazione Energetica”
Si parla di “Riqualificazione Energetica Globale” se l’edificio è oggetto di un insieme di interventi (ad es. installazione pannelli solari per acqua calda, sostituzione caldaia con una a condensazione, infissi con valore di trasmittanza termica specifica) che nella loro globalità permettono una drastica riduzione dei fabbisogni energetici.
In questo caso la VMC può rientrare negli interventi di riduzione del FEP (Fabbisogno di Energia Primaria) nelle misure rispettivamente del 20% per edifici esistenti e del 50% per edifici nuovi.
Consiglio: Trattandosi di materia complessa, è consigliabile che la pratica sia seguita da un professionista abilitato che attesti l’effettivo conseguimento di risparmio energetico.
In caso di interventi di riqualificazione energetica l’opportunità di usufruire dell’incentivo fiscale al 65% dovrà essere valutata da un professionista che dimostrerà il raggiungimento dei livelli di efficienza richiesti nelle norme. La norma non esplicita quali siano le opere o gli impianti idonei a raggiungere le prestazioni energetiche richieste.
L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.
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I sistemi di ventilazione meccanica controllata consentono di ricambiare l’aria interna senza dover aprire le finestre.
La casa respira poiché il ricambio di aria è costante e continuo.
Le dispersioni termiche sono pressoché azzerate (risparmio energetico), l’aria di casa è filtrata e priva di sostanze tossiche (ottimo per chi soffre di allergie o patologie respiratorie), niente muffe, niente umidità e il valore dell’immobile aumenta.
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